STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS
AMICI DI GIANNI - PATì
Castelmassa (RO)

 

Con la presente scrittura privata i Sigg.:

Daria Bottoni (...omissis dati anagrafici)
Rita Marangoni (...omissis dati anagrafici)
Maria Antonietta Cuccato  (...omissis dati anagrafici)
Roberto Caniato  (...omissis dati anagrafici)
Stefano Santucci (...omissis dati anagrafici)
tutti cittadini italiani,
costituiscono tra loro una associazione senza fini di lucro che sarà regolata dalle disposizioni che seguono:

Art. 1 – Costituzione, denominazione sede e durata

E’ costituita l’Associazione di solidarietà sociale denominata “Amici di Gianni per il Patì – ONLUS” con sede in Castelmassa, Piazza Garibaldi 1.
Essa ha durata illimitata.
L’Associazione “Amici di Gianni per il Patì-ONLUS” di seguito, per brevità, viene chiamata “Associazione”.

Art. 2 –  Caratteristiche peculiari dell’Associazione

L’Associazione è apartitica e apolitica; ha carattere di utilità sociale e può svolgere esclusivamente attività nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione nei confronti di persone socie o non socie.
L’Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, non ha scopo di lucro, e rientra nella disciplina prevista nel Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997, n 460.

Art. 3 – Qualificazione distintiva ONLUS

In connessione con quanto sopra detto l’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “ONLUS”.

Art. 4 – Finalità e scopi

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità e di solidarietà sociale e in particolare persegue i seguenti scopi:

  1. sostenere economicamente i Progetti della Associazione Culturale “Patì” di Salvador – Bahìa (Brasile) operante nel campo della istruzione e della formazione a favore delle popolazioni economicamente e socialmente disagiate;
  2. migliorare le condizioni di vita di persone che soffrono il disagio e l’emarginazione;
  3. istituire e consolidare rapporti di collaborazione e di interscambio culturale con le realtà locali e di altri Paesi impegnate come agenzie educative, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, le Biblioteche,  le Associazioni Culturali e le Amministrazioni di Comuni, Province e Regioni.
  4. rendere effettivo, tramite la propria attività, quanto ai punti a, b e c , e sostenere iniziative volte a reperire risorse economiche finalizzate al funzionamento dell’Associazione.

Art. 5 – Modalità per il raggiungimento degli scopi

L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, si avvale dell’apporto volontario e gratuito degli associati.
Solo in particolari casi e per particolari necessità l’Associazione può avvalersi di prestazioni retribuite svolte da soci e da non soci.

Art. 6 – I soci

L’Associazione è aperta a tutti coloro che essendo maggiori di età ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Tutti gli associati avranno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l’assemblea è chiamata a discutere ai sensi di legge, di statuto, o per volontà del consiglio direttivo.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.
L’accettazione della domanda comporta il pagamento delle quote annuali previste in favore dell’Associazione da parte di ciascun associato. La qualità di associato si perde per recesso od esclusione. Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell’art. 2526 c.c..
In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e potrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.
L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all’escluso. Contro la delibera è ammesso ricorso al collegio arbitrale che giudicherà senza formalità ed in via definitiva.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi sociali dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci,
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Collegio Revisori dei conti.

Art.  8 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo supremo dell’Associazione e le sue delibere, prese in conformità al presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
All’Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta l’anno entro il 30 Giugno, spetta:

  1. l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  2. l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
  3. l’approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e delle rispettive relazioni allegate;
  4. l’approvazione del valore annuale delle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo;
  5. l’approvazione del programma e del piano annuale delle attività sociali;
  6. l’approvazione del regolamento interno;
  7. le modifiche all’atto costitutivo e al presente Statuto secondo quanto disposto nell’art .16;
  8. lo scioglimento dell’Associazione secondo quanto disposto dall’art. 17.

In prima convocazione l’ Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno quindici giorni prima della data fissata o con lettera ordinaria da inviare al domicilio degli associati.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da 3 a 5 membri il cui numero è da stabilire in occasione di ogni assemblea chiamata a rinnovare l’organo.
In seno al Consiglio Direttivo i consiglieri scelgono:

  1. il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed è titolare della firma sociale;
  2. il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
  3. il  Segretario amministrativo a cui compete la tenuta dell’amministrazione dell’Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre anni; possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo,  decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

Art. 10 – Attività del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, essendo l’organo esecutivo dell’Associazione, si raduna almeno tre volte all’anno. E’ validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. E’ normalmente convocato dal Presidente secondo scadenze prefissate o quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
Le dimissioni scritte della maggioranza del Consiglio fanno ritenere dimissionato tutto il Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo:

  1. elegge tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
  2. convoca l’assemblea dei soci;
  3. cura l’effettuazione delle linee programmatiche promosse dall’assemblea dei soci;
  4. predispone annualmente il bilancio preventivo  e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  5. predispone il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
  6. predispone il regolamento interno, da sottoporre all’assemblea per la sua approvazione;
  7. delibera in merito all’ingresso di nuovi associati, di recesso o di esclusione;
  8. designa i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi.

Art. 11 -  Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ai sensi dell’art. 12 e dura in carica tre anni.
Al Presidente spetta:

  1. la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
  2. la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
  3. la competenza sull’inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell’Associazione.

I medesimi poteri sono attribuiti al Vice Presidente che opera in caso di assenza o impedimento del Presidente o su delega dello stesso Presidente  per taluni specifici compiti o settori.

Art. 12 -  Il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non associati, con idonee competenze professionali, eletti dall’assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.
Esso dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori dei conti è convocato per la prima volta dal Presidente dell’Associazione e in tale riunione elegge il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.
Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti.
Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell’Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del conto consuntivo.

Art. 13 -  Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 14 -  Bilanci

L’anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Giugno il Consiglio Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 Dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Art. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote associative annuali;
  2. proventi derivanti dall’attività istituzionale;
  3. proventi derivanti dalle attività connesse;
  4. contributi;
  5. donazioni e lasciti;
  6. rimborsi.

Le quote associative annuali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’approvazione dell’assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo.
Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti in natura sono accettati dal Consiglio Direttivo e vengono finalizzati al raggiungimento delle attività istituzionali.
E’ vietata, durante la vita dell’Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
L’Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’esclusiva realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 16 – Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. La delibera di modifica è adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci iscritti alla Associazione aventi diritto al voto.

Art. 17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci scritti all’Associazione aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, Onlus o a fini di utilità sociale, sentita l’Agenzia costituita con D.P.C.M. del 26 Settembre 2000, fatta salva ogni diversa destinazione imposta per legge.

Art. 18 – Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto valgono le norme vigenti in materia.